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Protezione della sfera privata in campo finanziario – il segreto bancario

Compartimenti della cassaforte in una banca svizzera. (nuova finestra)

Compartimenti della cassaforte in una banca svizzera.© swissworld.org

Nessun altro aspetto del sistema bancario svizzero ha suscitato così tanti miti, leggende e disprezzo quanto il segreto bancario. Per gli uni si tratta di una componente essenziale della Svizzera, inespugnabile come una fortezza. Per gli altri si tratta di un’istituzione controversa, persino perniciosa, che occorre combattere sul terreno politico. Queste due valutazioni contraddicono la realtà: la prima è esageratamente positiva, mentre la seconda è troppo negativa. La verità è un’altra.

Il segreto bancario prevede il divieto per le banche svizzere di divulgare a terzi informazioni sui loro clienti. La protezione non è assoluta. Il segreto bancario del banchiere equivale in un certo senso al segreto medico del dottore. Il detentore del segreto è il cliente, e non la banca. La banca non può venir meno al segreto bancario di propria iniziativa, ma il cliente può liberarla dal suo dovere di riservatezza e autorizzarla, o persino obbligarla, a comunicare informazioni coperte da questa disposizione. I dipendenti della banca che violano questo obbligo di discrezione, rischiano una multa o il carcere.

Nel dicembre 2012 il Consiglio federale ha finalizzato la propria strategia  sull'emersione del denaro non dichiarato per il mercato finanziario della Svizzera. Con questo il Consiglio federale vuole chiaramente mostrare che la Svizzera intende essere conseguente nella gestione patrimoniale  e fiscale. La proposta di una tassazione alla fonte anonima, permette alla Svizzera di risolvere due questioni in un solo colpo: il diritto degli Stati al gettito fiscale e il diritto dei cittadini alla privacy in materia finanziaria.

Fondamenti

Il segreto bancario deriva da una lunga tradizione di discrezione che ha plasmato la reputazione dei banchieri svizzeri. Figura espressamente nel diritto elvetico dal 1934. Non si tratta tuttavia di una particolarità esclusiva della legislazione svizzera: la nozione di segreto bancario esiste anche in diversi paesi dotati di un sistema bancario evoluto, anche se con modalità di applicazione diverse.

Limiti

Da quando esiste, il segreto bancario svizzero conosce una serie di limiti essenziali: non protegge alcun autore di crimini o delitti. Nessun riciclatore di denaro, né alcun truffatore, possono nascondersi dietro il segreto bancario; lo stesso discorso vale per terroristi o altre persone sospettate di corruzione o di altri gravi delitti . Diverse disposizioni del diritto civile, del diritto sull’esecuzione e sui fallimenti, del diritto penale, del diritto amministrativo e dell’assistenza giuridica in materia penale, prevedono deroghe al segreto bancario. Esso può essere sospeso su ordine di un’autorità giudiziaria o dell’autorità di sorveglianza, anche contro la volontà del cliente.

Il governo svizzero, inoltre, nel mese di marzo del 2009 ha deciso di allinearsi alle norme dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) relative all’assistenza amministrativa in campo fiscale. In base a queste norme, le banche svizzere devono prevedere la possibilità di fornire informazioni caso per caso a un’amministrazione fiscale estera come risposta ad una domanda concreta e fondata, a meno che non vi sia un concreto sospetto. La sfera privata dei cittadini rispettabili viene comunque garantita.

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